L’art. 2, par. 4, e l’art. 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista da tali disposizioni, è soddisfatta nel caso in cui un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo. Inoltre, l’art. 2, par. 4, e l’art. 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.
Testo integrale della sentenza