News

24/03/2023 - BANDO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO DI STUDIO IN MEMORIA DI GIOVANNI GHIZZONI

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BANDO E DOMANDA - PREMIO GHIZZONI

10/03/2023 - NOTA ARAN

Istanze dei dipendenti pervenute per il tramite degli uffici periferici - Ordinamento professionale

NOTA ARAN

02/03/2023 - “La disciplina dei permessi-assenze-congedi. Aspetti normativi e operativi”

Il 2 marzo 2023 si è tenuto su piattaforma Teams il seminario organizzato dalla Corte di Appello  su tematica di attuale interesse &l... [ Leggi tutto ]

02/03/2023 - CERTIFICAZIONE UNICA 2023 – AVVISO AI TITOLARI DI PARTITA IVA

Si comunica che le certificazioni uniche anno 2023, relative ai compensi erogati da questa Corte di Appello nell’anno 2022 ai titolari di partit... [ Leggi tutto ]

27/02/2023 - SCIOPERO GENERALE DEL 08/03/2023 O.S.N. 13 - PRESIDIO

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O.S. N. 13 PRESIDIO SCIOPERO 8-3-23

News dallo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia -
a cura dell'Osservatorio www.slsg.unisa.it

01/03/2023 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2023 - protezione internazionale

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Dublino (604/2013) non trova applicazione quando esiste un rapporto di dipendenza o tra un richiedente protezione internazionale e il suo coniuge legalmente residente nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di una siffatta protezione, o tra il nascituro di tale richiedente e tale coniuge che è anche il padre di detto minore. L’art. 17, par. 1, del medesimo regolamento non osta a che la normativa di uno Stato membro imponga alle autorità nazionali competenti, per il solo motivo attinente all’interesse superiore del minore, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da una cittadina di un paese terzo qualora quest’ultima fosse in stato di gravidanza al momento della presentazione della sua domanda, sebbene i criteri enunciati agli articoli da 7 a 15 di tale regolamento designino un altro Stato membro come competente per detta domanda.

Testo integrale della sentenza

01/03/2023 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2023 - sottrazione internazionale minori

L’art. 13 del Regolamento 2201/2003, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale che attribuisca ad autorità non giurisdizionali il potere di ottenere la sospensione automatica, per un periodo di almeno due mesi, dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in base alla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sul gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, senza dover motivare la richiesta di sospensione.
Testo integrale della sentenza

01/02/2023 - Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023 - mandato di arresto europeo - rifiuto

La Grande sezione della Corte di giustizia dichiara che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Tuttavia – aggiunge la Corte – uno Stato membro può applicare una disposizione nazionale che preveda il rifiuto dell’esecuzione di un MAE qualora tale esecuzione comporti una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, a condizione che l’ambito di applicazione di tale disposizione non ecceda quello dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal proposito l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale MAE qualora ritenga che così non sia nel caso di specie; inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza, a meno che: 1) da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge (art. 47 Carta dei diritti fondamentali), e 2) dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale MAE, l’organo giurisdizionale chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona sia, manifestamente, privo di competenza a tal fine.

Testo integrale della sentenza

La Corte di Appello di Salerno applica il CAF (Common Assessment Framework) alla propria organizzazione come strumento di miglioramento continuo.

La Corte di Appello di Salerno, primo ufficio giudiziario europeo, a seguito della autovalutazione del GAV (Gruppo di autovalutazione) coordinata da Raffaele Mea, ha conseguito la certificazione europea di qualità e la "Label" di Effective Caf User da parte di EIPA (Istituto Europeo della Pubblica Amministrazione), EUPAN (European Public Administration Network) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

BUONE PRASSI
(best practices)

Ufficio del processo e ragionevole durata: la Banca Dati Digitale Conciliativa (BDDC).